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Esclusa la rilevanza delle foto su Facebook, ai fini della prova della convivenza more uxorio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2023, n. 8988

Nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravita e concludenza, cosicchè nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l'esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell'id quod plerumque accidit, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.


Assegno divorzile - Revoca dell'assegno divorzile - Sopravvenuta convivenza more uxorio – Prova - Elementi indiziari – Discrezionalità del giudice - Rif. Leg. artt. 2727 e 2729 cod. civ.; art. 116 c.p.c.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
 

Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2023, n. 8988 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte d’appello di Genova aveva ritenuto inattendibile come teste il figlio degli ex coniugi, le cui dichiarazioni erano state smentite, anche quanto alla decorrenza della relazione sentimentale, dalle deposizioni di altri numerosi testimoni. Inoltre, la sua inattendibilità emergeva anche dal fatto che il ragazzo, a differenza degli altri testimoni, lavorava alle dipendenze del padre ed era dunque, a lui legato da interessi economici.
Gli estratti dai profili social e le foto su Facebook dimostravano il legame sentimentale fra la donna e il nuovo fidanzato, ma non la convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile.

editor: Cianciolo Valeria