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L'amministrazione di sostegno non può privare il beneficiario della libertà di autodeterminazione. Cass., Sez. I, Ord. 23 marzo 2023, n. 8413

Nell'ipotesi in cui l'interessato, nel pieno delle sue capacità intellettive, rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno e la sua protezione sia già di fatto assicurata spontaneamente dai familiari o tramite un sistema di deleghe, il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale dell'interessato

Def: Opposizione alla nomina dell'amministratore di sostegno da parte del beneficiario - Presupposti per la nomina di amministratore di sostegno

Rif. Leg.:  Artt. 407, 408, 418 c.c.

Conforme: Cass. 27 settembre 2017, n. 22602

Cass. 23.03.23 n.8413 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. Sez. I , Est. Catallozzi, ord. 23.03.23 n.8413 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, rigetta il Ricorso promosso avverso il Decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 29 novembre 2021 che, in accoglimento del reclamo promosso dal beneficiario, aveva respinto al domanda di nomina di amministratore di sostegno a tutela di quest'ultimo, escludendo che ne sussistessero i presupposti in ragione della "piena capacità intellettiva" dell'interessato, del suo grado di autodeterminazione, della esistenza della rete familiare tale da assicurare la necessaria assistenza per ogni esigenza, della predisposizione di un sistema di deleghe per la materiale attuazione delle sue decisioni anche in riferimento agli aspetti patrimoniali, del dissenso manifestato dal beneficiario in sede di audizione alla coadiuvazione di persone estranee al nucleo familiare nella gestione dei propri interessi, nonchè della intervenuta designazione preventiva di un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 c.c.

Gli Ermellini, a conferma della pronuncia della Corte di merito, ripropongono il noto principio secondo il quale l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, uno strumento di assistenza che ne scarifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura, pur non esigendo una vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione di menomata capacità che non consenta alla persona di provvedere ai propri interessi, per cui non può essere disposta nei confronti di chi si trova nella piena capacità di autodeterminarsi anche se in condizioni di menomazione fisica (Cfr. Cass. 4 novembre 2022, n. 32542; Cass. 31 dicembre 2020, n. 29981).

Il ricorso all'istituto in siffatte circostanze implicherebbe una ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona e una lesione del principio di autodeterminazione che è diritto fondamentale dell'individuo. L'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, conformemente a quanto disposto nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate con strumenti diversi, quali un sistema di deleghe o di una adeguata rete familiare (Cfr. Cass. 11 luglio 2022, n. 21887; Cass. 31 marzo 2022, n. 10483). D'altro canto in virtù di quanto previsto dall'art. 408 c.c. che ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno, la tutela del beneficiario deve essere disposta in modo tale da non ledere la sua dignità personale, conservandogli il più possibile la capacità di agire e tendo conto della volontà contraria all'attivazione della misura proveniente comunque da una persona pienamente lucida.

Ritenuti inammissibili o infondati tutti i cinque motivi, il Ricorso viene respinto e le spese processuali liquidate secondo il criterio della soccombenza.

 

editor: Fossati Cesare