Infondata la richiesta di cancellare i termini "ripudiata" ed "umiliata" - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 marzo 2023 n. 8764
La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ed ingiuriose si configura quale sollecitazione della parte all'esercizio del potere officioso del giudice di disporre la anzidetta cancellazione, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice stesso finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, che comporta che le parti ed i loro difensori si astengano dall'adoperare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, come stabilisce l'art. 89 cod. proc. civ.
La cancellazione, rientrando nei poteri officiosi di ogni giudice, può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione.
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Divorzio – Assegno divorzile – Cancellazione di espressioni sconvenienti – Discrezionalità del giudice - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 89, 91, 92, 115, 116 e 374 cod. proc. civ.
Martedì, 28 Marzo 2023
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editor: Cianciolo Valeria
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