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Solo la sopravvenienza di fatti nuovi giustifica la revisione delle condizioni di divorzio. Cass., I Sez., Ord. 6 marzo 2023, n. 6645

Posto che in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale (Cfr. Cass. 11795/2021), nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio la domanda può essere rimodulata nel corso del procedimento al sopravvenire di fatti nuovi, senza mutamento del petitum e della causa petendi o preclusione processuale, purchè venga rispettato il principio del contraddittorio (Cfr. Cass. 3925/2012; Cass. 19020/2020; Cass. 29290/2021)

Peraltro consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistente e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa (Cfr. Cass. 1119/2020)

Modifica delle condizioni di divorzio - Presupposti

Rif. Leg.:  Art. 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Iofrida, Ord. 6.03.2023 n.6645 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, rigetta il ricorso promosso avverso il Decreto della Corte di Appello di Bologna n. cronol. 1632/2021 del 6 aprile 2021 che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di revisione delle condizioni di divorzio rilevando l'insussistenza di fatti sopravvenuti, in quanto, a fronte di una modifica solo qualitativa del patrimonio del coniuge beneficiario, il trattamento pensionistico migliorativo era iniziato durante la pendenza di un precedente procedimento introdotto dal coniuge obbligato per ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio.

Gli Ermellini, a conferma della pronuncia della Corte di merito e riportandosi a precedenti sul tema (Cfr. Cass. 11913/2009; Cass. 16173/2015 ), rilevano che in materia di revisione dell'assegno di divorzio il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Orbene, la natura del procedimento avrebbe consentito al ricorrente di allegare il fatto sopravvenuto durante la pendenza del precedente giudizio instaurato ai sensi dell'art. 9 L. n. 898 del 1970.

Nemmeno può ritenersi che il mutamento giurisprudenziale intervenuto sull'assegno divorzile possa integrare la sopravvenienza di fatti nuovi richiesta dall'art. 9 L. 898/1970: ai sensi di legge, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perchè possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cfr. S.U. 20495/2022).

Respinto il Ricorso, le spese vengono liquidate secondo il principio di soccombenza.

autore: Fossati Cesare