Effetti privativi di aspettative professionali e reddituali e regime probatorio in tema di assegno divorzile - Tribunale di Parma, sent. 18 gennaio 2023 n. 53
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
Divorzio - Assegno divorzile – Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898
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editor: Cianciolo Valeria
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