Spetta al Tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 22 marzo 2023, n. 8177
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poichè, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Separazione – Reclamo - Regolamento delle spese processuali – Spese - Rif. Leg. art. 708 c.p.c.
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Procedimento di adottabilità e affidamento extrafamiliare: nullità della sentenza per mancata convocazione ... |
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Spese straordinarie. Irrilevanza della mancata concertazione preventiva in presenza di utilità del ... |
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Mantenimento dei figli e obbligazione sussidiaria degli ascendenti: onere della prova sull’infruttuosa ... |
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Assegno divorzile e morte dell’obbligato nel giudizio di cassazione - Cass. ... |



