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Spetta al Tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 22 marzo 2023, n. 8177

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poichè, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.

Separazione – Reclamo -  Regolamento delle spese processuali – Spese - Rif. Leg. art. 708 c.p.c.