I patti autonomi della separazione insindacabili in sede di divorzio. Tribunale di Vibo Valentia, 6 marzo 2023

Improponibili nel giudizio di divorzio le domande dirette ad ottenere la restituzione di beni, di adempimento di obbligazioni assunte, stante la specificità dei riti.

La separazione consensuale è negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, i quali non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc o in sede di divorzio.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è compito del richiedente dimostrare il sacrificio delle aspettative di lavoro e la loro rinuncia nel corso del matrimonio, oltre alla dimostrazione dell'oggettiva ed incolpevole impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e di procurarsi risorse adeguate alle proprie competenze. (CF)

Divorzio – accordi di separazione - modifica – insuscettibilità – assegno di divorzio - presupposti

Rif. Leg.: art. artt. 31 , 32 , 34 , 35, 36 e 40 c.p.c. – art. 5 co. VI L.898/70