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Prosieguo amministrativo per sostenere il progetto di recupero della minore anche dopo la maggiore età. Tribunale per i Minorenni di Trieste, 6 marzo 2023

Plurimi interventi a cura dei servizi del territorio e per i genitori e per la minore, anche attraverso la nomina del curatore speciale del minore, per incidere sulle responsabilità di ciascuno, a fini di recupero, ma senza imposizioni, affinché il progetto abbia buone chances di successo e i soggetti interessati sappiano cogliere le opportunità offerte. (CF)

Pregiudizio – interventi – collocamento extrafamiliare – curatore speciale del minore – prosieguo amministrativo

Rif. Leg.: art. 330 c.c. – art. 29 comma 4 del R.D.L. 1404/34

Venerdì, 24 Marzo 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Udine
Tribunale per i Minorenni di Trieste, Est. Gianelli, decreto 6.03.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Trieste, 6.03.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Trattasi di un procedimento iniziato con un decreto in via urgente e inaudita altera parte con cui il TM di Trieste, in data 20 aprile 2022 ha disposto l’affidamento di una minore di anni 17 all’ente locale, competente per sostegno educativo e psicologico, controllo e monitoraggio della minore, con autorizzazione ad avvalersi dell’ausilio dei servizi sanitari specialistici (in particolare consultorio familiare; SERT).

Questo a causa della dipendenza da sostanze psicotrope da parte della minore.

La ragazza veniva collocata presso la comunità di San Patrignano ed i genitori venivano affidati per attività di sostegno ai servizi sociali competenti, con la precisazione che in caso di inottemperanza ai suddetti interventi, il TM avrebbe potuto adottare provvedimenti più incisivi sulle rispettive responsabilità genitoriali.

Veniva nominato un curatore speciale alla minore.

I genitori, come pure il curatore, si costituivano in giudizio, aderendo sostanzialmente al decreto, anche perché nelle more la minore aveva aderito all’ordine del TM ed aveva iniziato un percorso di sostegno all’interno della comunità.

Con il decreto definitivo il TM ha confermato le medesime statuizioni di cui al decreto emesso inaudita altera parte e sulla base delle relazioni pervenute, sia dai servizi territoriali competenti che dal personale specialistico educativo della struttura terapeutica; preso atto che la minore durante il corso dell’anno 2022 aveva manifestato la piena accettazione del collocamento in comunità di recupero, collocamento che aveva registrato l’avvenuta riduzione della dipendenza da sostanze psicotrope, fornendole inoltre la possibilità di riprendere il suo percorso scolastico con esito positivo.

Nella motivazione si evidenzia che la minore ha deciso, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, di voler proseguire negli interventi in atto disposti in suo favore fino al 21esimo anno di età, con il permanere del collocamento sempre presso la medesima comunità di San Patrignano.

Nella motivazione del decreto il TM precisa che il proseguimento degli interventi disposti a favore della minore non costituisce alcun vincolo o fonte di obbligo, ma una opportunità alla giovane adulta “per acquisire definitivamente modelli improntati ad uno stile di vita regolare ed un sufficiente grado di autonomia.

 

*Si ringrazia l’avv. Emanuela Comand, responsabile Ondif Sez. Udine e componente del Direttivo della Scuola Centrale dell’Osservatorio

 

 

editor: Fossati Cesare