Per la revoca del permesso di soggiorno è sufficiente essere indagati per tentata violenza sessuale in danno di minore - Cons. Stato, Sez. III, Sent., 08 marzo 2023, n. 2473
Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, dalle norme di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, emerge l'ampio margine del potere discrezionale che la legge accorda all'autorità amministrativa. Di conseguenza, l'Amministrazione può ragionevolmente porre a fondamento del giudizio di pericolosità la pendenza del procedimento penale per il grave delitto di tentata violenza sessuale in danno di minore, che ben può costituire, anche in assenza di condanna penale, circostanza da cui trarre elementi di valutazione in ordine alla personalità dell'interessato, dato che l'amministrazione è libera di valutare anche elementi diversi da quelli espressamente tipizzati dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998. (FF)
Stranieri – Violenza – Permesso di soggiorno – Revoca; Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998
editor: Ferrandi Francesca
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