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Convivenza more uxorio. Il pagamento per la cointestazione dell’immobile è un’obbligazione naturale - Tribunale di Modena, Sez. I, sent. 7 marzo 2023 n. 383

Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Nell'ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma per l’acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, si configura come adempimento di un'obbligazione naturale quando la prestazione è contenuta nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali di chi ha effettuato il pagamento. In tal caso dette somme non sono rimborsabili alla cessazione della convivenza.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Nel caso in esame, l’uomo aveva acquistato l’ immobile cointestandolo anche all’ex compagna e non ha fornito alcuna prova da cui desumersi la sproporzione dell’esborso, omettendo così di fornire la prova ai fini dell’azione ex art. 2041 cod. civ.


Convivenza more uxorio – Arricchimento senza causa - Obbligazioni naturali – Proporzionalità – Rif. Leg. art. 2041 cod. civ.