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Richiesta di interdizione rigettata se l’attività da svolgere per il beneficiario non è complessa - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, sent. 7 marzo 2023 n. 906

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, va individuato non tanto con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione e della maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura


Amministrazione di sostegno – Interdizione – Misura residuale - Rif. Leg. Legge 9 gennaio 2004 n. 6; art. 414 cod. civ.; art. 712 c.p.c.

Martedì, 21 Marzo 2023
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Caserta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, sent. 7 marzo 2023 n. 906 – Pres. Caso, Giud. Rel. Guarino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La necessità di amministrare un patrimonio dell’incapace costituito da denaro corrente, quale quello derivante da pensione, da denaro investito, di ammontare considerevole, e da beni immobili, costituisce certamente un’attività di una certa entità, idonea a determinare la non applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Nel caso in esame, non vi era un patrimonio da gestire, salvo una pensione di poco superiore ai mille euro e la misura dell’amministrazione di sostegno meglio si attagliava alle necessità dell’interdicenda.

 

editor: Cianciolo Valeria