Modifica dei provvedimenti temporanei - Art. 473-bis.23 cpc, di Cesare Fossati
Art. 1 Comma 23 Lettera u) |
CAPO II Del procedimento Sezione I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado |
stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; |
Art. 473-bis.23 Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. |
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Il principio espresso dalla legge delega è stato trasposto puntualmente nel testo della norma di rito come introdotta dal Decreto 149/22, recependo anche in questo caso gli indirizzi invalsi della giurisprudenza sul punto.
La riforma estende e generalizza la possibilità di modifica dei provvedimenti emessi durante il giudizio, nel corso della fase di trattazione ed istruzione, sino a che non vengano precisate le conclusioni, applicazione del principio immanente nella materia della cd. clausola rebus sic stantibus.
autore: Fossati Cesare
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