Trattamento dati personali e diritto all'oblio solo a richiesta dell'interessato. Cassazione, I Sez., Ord. 7 marzo 2023, n. 6806
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.
Diritto alla tutela dei dati personali e diritto all'oblio - Ricorso per saltum - Tempestività del ricorso per Cassazione - Responsabilità del trattamento dei dati - Obbligo di controllo sull'attualità dell'informazione - Diritto all'informazione - Deindicizzazione o cancellazione su richiesta dell'interessato
Rif. Leg.: D.Lgs n. 196 del 2003, artt. 2, 4, 7, 11, 15, 23, 152; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 10; Art. 325 c.p.c.; Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (GDPR), artt. 16 e 17; Direttiva CE 24.10.1995, n. 46 artt. 2, 7, 8,9, 12, 14; D.Lgs. 10.08.2018 n. 101
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La Suprema Corte giunge ad enunciare il precitato principio di diritto, decidendo su un ricorso per saltum promosso avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 378 del 3 marzo 2021, inappellabile ai sensi di legge (cfr. D.Lgs. n. 196 del 2003 e D.Lgs. n. 150 del 2011), che, in rigetto della domanda del ricorrente, ha affermato che la tutela del diritto all'oblio non comporta automaticamente in capo ad una testata giornalistica l'obbligo di rimozione o deindicizzazione della notizia, dal momento che il diritto del soggetto a non vedere rappresentata una versione di sé non più corrispondente alla realtà presuppone una valutazione di non attualità della notizia che non è possibile compiere se non dopo un'espressa richiesta dell'interessato.
Liberato il campo da questioni non attinenti alla fattispecie e non costituenti oggetto del contendere - ovvero, in primis, se pure l'editore del sito web possa ritenersi responsabile del trattamento dei dati, e secondariamente quali siano i presupposti e il contenuto dell'intervento richiesto all'editore del sito web, responsabile del trattamento dei dati - gli Ermellini isolano la questione di diritto da risolvere, ossia se l'obbligo di intervento del titolare del sito web presupponga una richiesta dell'interessato o invece vi preesista per il solo fatto della sopravvenuta inattualità della notizia per effetto del decorso del tempo, sì da ingenerare la sua responsabilità risarcitoria per non avervi provveduto anche in difetto di una richiesta dell'interessato.
La Corte, come già statuito nell'ordinanza n. 2893 del 2023, con riferimento agli artt. 16 e 17 del GDPR (non applicabile ratione temporis alla presente controversia) ritiene corretto il responso del giudice umbro, allorché la notizia sia stata a suo tempo legittimamente pubblicata in presenza di un interesse pubblico informativo.
In questo senso si è espressa la disciplina Europea antecedente al GDPR contenuta nella Direttiva CE 24.10.1995 n. 46, applicabile ratione temporis.
La disciplina nazionale, contenuta nel c.d. Codice della privacy, di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, anche prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 10.8.2018 n. 101, per l'adeguamento al GDPR, presupponeva in modo chiaro e inequivoco che i diritti spettanti all'interessato fossero esercitati con attivazione da parte sua con una specifica richiesta.
Tali conclusioni sono corroborate dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione del 8.12.2022 - C-460, incentrata sul contenuto degli oneri probatori gravanti rispettivamente sul titolare dei dati personali e sul gestore del sito, e che dà per scontata la necessità di una richiesta dell'interessato ed entro certi limiti di prova da parte sua.
La Suprema Corte conclude, pertanto, con il rigetto del ricorso giacchè infondato, non potendosi ritenere che il gestore fosse tenuto ad eliminare dal proprio archivio la notizia dell'arresto del ricorrente, a suo tempo legittimamente pubblicata, prima della richiesta da parte sua, prontamente soddisfatta. Va esclusa l'onerosità della richiesta in quanto la proposizione della stessa non richiede né formalità, né tecnicismi e non abbisogna né del ricorso a una difesa tecnica, né a consulenti di sorta. Al contrario, l'imposizione ai gestori di uno scandagliamento periodico di informazioni a suo tempo legittimamente pubblicate costituirebbe un onere insostenibile e gravido di conseguenze per la libertà dell'informazione.
autore: Fossati Cesare
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