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Donazione di denaro in sede di un contratto preliminare esente da imposta di donazione - Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, sent. 2 maggio 2022, n. 87

La combinazione del contratto preliminare e del contratto definitivo di vendita è, dal punto di vista economico, unitaria, e quindi deve correlativamente essere unitaria anche la sua imposizione tributaria.

Accolto il ricorso del contribuente e condannata l’Agenzia delle Entrate che riteneva che il contratto preliminare oggetto di registrazione fosse stato tassato sulla base degli effetti giuridici legati alla natura propria dell'atto, prescindendo dal collegamento.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, la donazione di denaro effettuata in sede di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile non sconta l'imposta di donazione. Ai fini dell'imposta di donazione, sono irrilevanti le liberalità indirette funzionalmente collegate al trasferimento di un immobile. Nel caso concreto riteneva che non vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta e aveva applicato ai sensi dall'art. 2, comma 49, lett. c), del D.L. n. 262 del 2006, l'imposta sulle donazioni nella misura del 6% sulla somma di Euro 135.200,00 donata dallo zio al nipote per il pagamento dell'acconto. 
 
Donazione – Imposta – Esenzione dall'imposta in sede di preliminare – Sussiste - Rif. Leg. art. 1 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346