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La riconciliazione incide sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord., 8 marzo 2023, n. 6889

La riconciliazione fra i coniugi è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo.
La riconciliazione successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali. 

 

Divorzio – Assegno di divorzio - Ripresa della convivenza – Fatto sopravvenuto -  Giustificati motivi - Revisione dell'assegno divorzile - Rif. Leg. artt. 5 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115, 116 e 210 c.p.c.