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Gli accordi di reintegrazione di legittima sono soggetti a tassazione nella sola misura fissa - Corte di Giustizia Tributaria di II grado Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, sent. 14 ottobre 2022, n. 219

Gli "accordi di reintegrazione di legittima" sono da considerare atti "mortis causa", assoggettati in quanto tali all'imposta sulle successioni e, conseguentemente, ai fini dell'imposta di registro, sono soggetti a tassazione nella sola misura fissa. La tassazione in misura fissa dei predetti accordi è infatti giustificata dalla riconducibilità degli stessi agli atti e ai documenti formati per l'applicazione delle imposte e tasse ai sensi del TUR; irrilevante è la circostanza che l'accordo sia stato stipulato precipuamente per il fine civilistico di evitare l'esperimento dell'azione di riduzione, in quanto il requisito formale è richiesto proprio dall'art. 43 del TUS ed ai soli fini dell'imposta di successione, non incidendo in alcun modo sulla validità dell'accordo sotto il profilo civilistico



Successione - Accordi di reintegrazione di legittima – Imposta sulle successioni – Misura fissa dell’imposta - Rif. Leg. art. 43, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 7 e 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131