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La messa alla prova richiede disponibilità autentica dell'imputato. Corte d'Appello di Milano, pen. Min., 23 febbraio 2023

Non può essere accolta la domanda di assoluzione per positivo svolgimento della messa alla prova qualora non ricorrano le condizioni che consentano di ravvisare una concreta adesione dell'imputato minorenne ad un progetto che lo conduca ad una presa di distanza dalle condotte devianti poste in essere. 

Preso atto del deficit legislativo che non ha mai consentito con dirimente chiarezza di individuare le soglie ponderali che consentano di qualificare un fatto come lieve, solamente sulla base delle evidenze del fatto è possibile riqualificare il reato nelle fattispecie di minore lesività.

Qualora non siano ravvisabili concreti segni di resipiscenza e di distacco dalle condotte devianti che l'imputato minorenne, peraltro, ha reiterato, non possono essere concesse nella massima estensione le attenuanti generiche, come già in primo grado, in ragione della modalità della condotta realizzata.

Sono pienamente condivisibili le argomentazioni del Giudice di prime cure che non ha concesso alcun beneficio di legge all'imputato pur incensurato che non abbia  dato prova di volersi distanziare dal contesto di devianza in cui appare inserito

Detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti; Furto aggravato; Sospensione Condizionale della pena; Fallimento del percorso di MAP; Funzione di prevenzione speciale della pena e di risocializzazione; Attenuanti generiche.

Rif. Leg.: Artt. 62 bis, 98, 133, 163, 168 bis, 625 c.p.; 73, commi 1, 4 e 5, D.P.R. 309/90

Sabato, 11 Marzo 2023
Giurisprudenza | Responsabilità penale | Minori | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, pen. min., Est. Pizzi, sentenza 23.02.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame promosso avverso la sentenza n. 602/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26 aprile 2022 a seguito di giudizio abbreviato, che, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente di cui all'art. 98 c.p., ha condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione e tre mila Euro di multa, riqualificava la fattispecie di reato nell’ipotesi più lieve di cui al quinto comma dell’art 73 D.P.R. 309/90 rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e  mille Euro di multa.

Il Collegio respingeva il primo motivo di impugnazione, considerando le diverse criticità emerse nella MAP concessa in primo grado peraltro culminate con la commissione di un ulteriore episodio delittuoso successivamente al termine della stessa. Rilevava altresì che la sospensione del procedimento e la messa alla prova o la sua proroga sono subordinati alla ricorrenza  di due fattori: - la necessità di una migliore conoscenza della personalità del minore e, soprattutto, la possibilità che la prova costituisca uno strumento di aiuto per lo sviluppo, in senso positivo, della personalità del minore e quindi per il suo reinserimento sociale, attraverso il recupero delle sue capacità evolutive (Cass. pen. sez. III, 09/09/2020, n.28670; Cass. pen. sez. I, 12/07/2019, n.37018). La messa alla prova, pertanto, richiede la disponibilità autentica dell’imputato minorenne all’inserimento in un adeguato contesto di vita, nonché, conseguentemente, la disponibilità del medesimo ad un percorso di rivisitazione critica del proprio comportamento deviante.

Riconosciuto il fatto come di lieve entità in seguito ad una lettura complessiva dei connotati dell’azione illecita, osservato che le attenuanti generiche nel  giudizio di gravame non avrebbero potuto  essere concesse nella massima estensione in ragione delle modalità della condotta realizzata, la Corte riteneva pienamente condivisibili le argomentazioni del Giudice di prime cure che non aveva riconosciuto alcun beneficio di legge in quanto la condotta dell’imputato complessivamente valutata alla stregua dei criteri di cui all’art 133 c.p. non consentiva la formulazione di una prognosi positiva circa la possibilità che questi si astenesse dal porre in essere ulteriori episodi delittuosi.

Si doveva infine dare conto dell’insussistenza, in capo all’imputato, sulla scorta dei parametri di cui all’art. 133 c.p., dei presupposti per l'applicazione di pene sostitutive: non vi era infatti motivo per ritenere che tali pene fossero maggiormente funzionali alla rieducazione del condannato e che potessero assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati

 

autore: Fossati Cesare