Con la sentenza si ha l’automatica caducazione del subprocedimento. Corte d’Appello di Reggio Calabria, 20 febbraio 2023

Il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. determinando l’instaurazione di un subprocedimento interinale rispetto a quello principale di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzato ad assicurare una tutela immediata agli interessi della prole in pendenza di giudizio, si caratterizza per essere incidentale e privo di autonomia, legato a quello principale da un vincolo di dipendenza strutturale e funzionale, inteso ad assolvere ad una funzione meramente cautelare, anticipatoria e provvisoria, ne consegue che il sopravvenire della sentenza di merito o dell’estinzione del giudizio principale, a cautela del quale il subprocedimento era stato introdotto, determina l’automatica caducazione dell’efficacia del provvedimento cautelare emesso o della relativa istanza ove ancora non decisa.

Divorzio – istanze per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale – gravame

Rif. Leg.: 709-ter cpc