Affido condiviso previo recupero dell’idoneità genitoriale. Tribunale di Alessandria, decreto 1° marzo 2023
Concluso positivamente un percorso di riavvicinamento padre-figlio condotto sotto il controllo dei Servizi Sociali, depositata la valutazione psichiatrica e neurologica richiesta dalla CTU sul padre, inizialmente assente dalla vita del figlio e apparentemente omertoso per problemi organici o psichiatrici conseguenti ad un tumore cerebrale, in luogo dell'originario affido esclusivo del minore alla madre con previsione di incontri protetti del padre in luogo neutro, va conferita efficacia all'accordo raggiunto dai genitori in ordine al miglior regime di affidamento condiviso del figlio con frequentazione paritaria, articolato liberamente dalle parti in considerazione delle esigenze del bambino.
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Affidamento super esclusivo del minore - Principio di bigenitorialità - Recupero della figura genitoriale - Superiore interesse del minore.
Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 quater c.c.
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Nella fattispecie, il Tribunale di Alessandria, dopo avere affidato, in via provvisoria ed urgente, il figlio minore in via esclusiva alla madre e aver disposto la frequentazione padre-figlio solamente in luogo neutro sotto il controllo del CISSACA di Alessandria, nominato il CTU per valutare la personalità ed eventuali patologie psichiatriche dei genitori, la qualità delle loro relazioni con il figlio, nonché il miglior progetto per l'affidamento e la collocazione del minore, con individuazione di eventuali interventi attivabili a sostegno del rapporto genitoriale o del minore, ha riconosciuto l'indubbia positività del percorso di riavvicinamento padre / figlio intrapreso sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali, in conseguenza del quale le parti hanno ritenuto di poter concordare un regime di frequentazione non più in luogo neutro.
Tuttavia, posto che la CTU, psichiatra e psicoterapeuta, ha rigidamente subordinato la liberalizzazione della frequentazione padre-figlio ad una valutazione sul primo, già affetto da tumore cerebrale, da parte di un neurologo e di uno psichiatra, il Collegio ha ritenuto di condizionare l'efficacia dell'accordo raggiunto dalle parti al deposito di una perizia asseverata valutativa come sopra.
La perizia, a firma Dott. Antonio Pellegrino, asseverata in data 15 novembre 2022 e depositata il 13 febbraio 2023, confermava l'assenza di elementi patologici sia a carico della personalità del padre sia a carico del suo funzionamento cognitivo e, in sostanza, non poneva ostacoli alla liberalizzazione degli incontri padre / figlio fino alla parità di tempo con la madre.
Le condizioni concordate dalle parti - affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna; regime di frequentazione del figlio paritario e liberamente determinato dalle parti in ragione delle esigenze del figlio; mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori che concorrono nella misura del cinquanta% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria; disponibilità delle parti alla consulenza della Dott.ssa Fornari, psicoterapeuta del bambino, in funzione anche di supporto genitoriale e/o coordinazione genitoriale - apparivano al Tribunale non contrastanti con il superiore interesse del minore, nè con norme imperative o di ordine pubblico. Come suggerito nella perizia di cui supra, appariva opportuno mantenere il monitoraggio del nucleo familiare da parte del CISSACA di Alessandria, per il periodo di un anno o oltre in caso di necessità.
editor: Fossati Cesare
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