Le spese straordinarie non vanno necessariamente divise in ragione della metà per ciascuna parte - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2023, n. 6933
Le spese straordinarie non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guisa che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice
La ripartizione pro quota delle spese straordinarie non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.
Mantenimento dei figli - Spese straordinarie – Ripartizione – Rif. Leg. artt. 337 - ter e 337 - quater cod. civ.
Mercoledì, 8 Marzo 2023
Giurisprudenza
| Spese ordinarie e straordinarie
| Mantenimento dei figli
| Legittimità
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editor: Cianciolo Valeria
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