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L’ascolto del minore va rinnovato in secondo grado considerato il fattore tempo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 3 marzo 2023, n. 6503

In tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento.
Al riguardo, l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è stata sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, considerato il tempo trascorso in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni.

 

Minore – Diritto alla bigenitorialità - Ascolto del minore – Rif. Leg. artt. 32 e 111 Cost., artt. 3-6 Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, art. 6 e 14 CEDU, artt. 155 sexties, 336 bis, 337 bis, 337 ter e 337 octies codice civile, art. 1 comma 2 L. 206/2021