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Il rapporto fra il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e quello di cui all'art. 570-bis c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 02 marzo 2023, n. 9065

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 02 marzo 2023, n. 9065; Pres. Fidelbo, Rel. Cons. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis c.p., e non il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell'autonoma sussistenza del reato di cui all'art. 570-bis c.p., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice. (FF)



Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare; Rif. Leg. Art. 570 c.p., comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca