Sulla impugnabilità dei provvedimenti de potestate provvisori. Corte d’Appello di Milano, 9 febbraio 2023
Nei casi in cui il provvedimento, lungi dal definire il giudizio, abbia natura strumentale, ovvero risulti finalizzato all’adozione di un futuro provvedimento definitivo, e sia deputato unicamente a neutralizzare, in vista di detta decisione, possibili situazioni pregiudizievoli, tali da vanificare o comprimere l’utilità e la proficuità della decisione finale, l’intervento del giudice di secondo grado deve ritenersi inammissibile, in quanto rischierebbe di travolgere e pregiudicare l’attività istruttoria tuttora in corso dinanzi al Tribunale.
Ai fini di valutare l’ammissibilità del rimedio giurisdizionale avverso i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, occorre verificare se gli stessi abbiano o meno carattere decisorio, nel senso di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
L’impugnabilità è predicabile solo per quei provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore.
Affidamento dei figli non matrimoniali – ordinanza non definitiva – reclamo - ammissibilità
Rif. Leg.: art. 739 cpc – artt. 330-333 c.c.
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Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento adottato dal giudice di prime cure, di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, in attesa dello svolgimento di un complesso e prudente iter di valutazione di entrambe le figure genitoriali, con incarico ai servizi di monitorare la situazione ed eventualmente decidere incontri in spazio protetto, non si configura quale provvedimento decisorio e definitivo, destinato ad incidere in modo indelebile sulla vita di un minore prossimo alla maggiore età, con esiti irreversibili.
Lo dimostrerebbe il ponderoso lavoro compiuto dai servizi sociali, l’osservazione effettuata sul nucleo familiare e le complete relazioni fatte pervenire al giudicante, che tranquillizzano in merito all’atteggiamento del padre, alle sue condizioni ed abitudini di vita, ed all’adeguatezza del contesto che i Servizi sociali hanno eletto per il riavvicinamento della minore alla figura paterna, non configurandosi, pertanto, alcun rischio di “decisorietà/definitività di fatto”.
editor: Fossati Cesare
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