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Adozione. Immune da vizi l'accertamento dello stato di abbandono, se non sopravviene l'autonomia genitoriale necessaria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 1 marzo 2023 n. 6188

L'adozione c.d. «legittimante» costituisce l'extrema ratio, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisico.
Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ed il giudizio volto a disporre l'adozione mite, ai sensi dell'art. 44, lett. d), legge n. 184 del 1983, costituiscono due procedimenti autonomi di natura differente e non sono sovrapponibili tra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione piena, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine.


Adozione – Domanda di adozione – Affidatari -  Stato di abbandono del minore - Rif. Leg. artt. 1, 4, 5, 8, 15 e44 lett. d) Legge 4 maggio 1983 n. 184