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I tempi con i genitori non sono guidati dalla ricerca della migliore figura genitoriale. Cassazione, Sez. I, Ord. 17 novembre 2022, n. 33961

Non sono ricorribili in cassazione le statuizioni riguardanti il mero ammonimento, in quanto prive dei caratteri di decisorietà e definitività.

Inammissibili le doglianze in virtù delle quali il ricorrente lamenti l'erroneità del ragionamento probatorio della corte di merito, risolvendosi in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio.

Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative.

Inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Addebito della separazione - Assegno di mantenimento - affidamento del minore

Conformi: Cass. n. 22100 del 2022; Cass. S.U. n. 34476 del 2019; Cassazione n. 4778 del 2022.

Rif. Leg.: Artt. 360, 366, 342, 343, 434, 709 ter c.p.c.; 143; 156; 337 ter c.c.

Cassazione, sez. I, Est. Campese, 17.11.2022, n. 33961 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, la Suprema Corte conferma integralmente la sentenza di secondo grado oggetto di impugnazione, preliminarmente dichiarando l'inammissibilità delle doglianze del ricorrente avverso i lamentati vizi di natura motivazionale in ordine alle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello al fine di disattendere le eccezioni di nullità dell'elaborato peritale sollevate dall'appellante. È denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

La Corte di merito ha dato corretta applicazione del principio di diritto (Cfr. Cass. n. 40795 del 2021) secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, con l'avvertenza che l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità nei soli ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 (Cfr. Cass. 2960 del 2017).

Parimenti, riportandosi al principio secondo il quale "i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione sono quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza (Cfr. ex multis Cass. n. 13408/2022), la Corte territoriale ha correttamente proceduto ad una ponderazione globale delle sostanze e dei redditi delle parti, così giungendo alla constatazione dell'esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi e dell'idoneità delle risorse di cui dispone la controricorrente a garantirle la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in precedenza.

Quanto al regime di frequentazione della figlia minore, gli Ermellini ricordano che, come affermato da Cassazione n. 4790 del 2022, la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro e la correlata frequentazione non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento. In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore con divieto di restrizioni al relativo esercizio, ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela.

Rilevata altresì l'estrema genericità delle doglianze del ricorrente in ordine alla asserita tardività e inammissibilità dell'appello incidentale, la Corte rigetta il ricorso liquidando le spese del giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, secondo il principio di soccombenza.

autore: Fossati Cesare