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La donazione indiretta sussiste anche se il pagamento del prezzo è parziale - Tribunale Brescia, Sez. IV, sent. 2 gennaio 2023, n. 6

La liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente deve tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.
È poi onere del debitore allegare e dimostrare la capienza dei beni che costituiscono il patrimonio, nonostante l'atto dispositivo impugnato, dal momento che si tratta di un'eccezione impeditiva dell'azione revocatoria e in virtù del criterio logico della vicinanza della prova. 


 
Donazione – Donazione indiretta – Pagamento parziale – Rif. Leg. artt. 2697, co. 2, 2729, 2901 cod. civ.