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L'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti in ordine tassativo - Tribunale di Sassari, sent. 3 gennaio 2023 n. 8

In tema di domanda per la prestazione di alimenti, l'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità. Ai sensi dell'art. 433 c.c., i soggetti obbligati alla prestazione alimentare sono il coniuge e le persone legate al soggetto richiedente da rapporto di parentela o di affinità. Conseguentemente, il venir meno del rapporto di coniugio comporta l'estinzione della predetta obbligazione, la quale, pur conservando la sua attualità anche tra coniugi separati (art. 156, 3 comma, c.c.), viene meno con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili, con la sola eccezione di cui all'art. 129-bis c.c., che ne fa carico, tuttavia, al coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio nei confronti del coniuge di buona fede, solo nel caso in cui non vi siano altri obbligati.
L'ex coniuge, a carico del quale non sia stato disposto alcun assegno divorzile, può essere chiamato in causa ai sensi dell'art. 433 c.c. e solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati dall'art. 433 c.c
 


Alimenti – Ordine tassativo degli obbligati – Rif. Leg. articoli 145, 156, 433 cod. civ.