Revoca del gratuito se la parte fa cattivo uso dello strumento processuale. Corte d’Appello di Milano, 19 gennaio 2023

In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità.

La disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento.

L'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile incombe sull’istante, richiedendosi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione di un eventuale patrimonio comune e personale degli ex coniugi.

Al cattivo uso dello strumento processuale consegue la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Divorzio – affidamento dei figli – assegno divorzile – gratuito patrocinio

Conforme: Cass., I sez., 14.02.22 n. 4790; Cass. sez. I, 17.11.22 n.33961

Rif. Leg.: art. 337-ter c.c. - art. 5 L.898/1970; art. 136 co. 2 TUSG

Sabato, 25 Febbraio 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Gratuito patrocinio | Divorzio | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, sentenza 19.01.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

D’interesse nel caso in questione la revoca, quale rimedio punitivo, dell’ammissione del reclamante al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della colpa grave rinvenuta dalla Corte nel fatto di avere egli riproposto in sede di gravame pretese già ripetutamente respinte, sulla scorta di ampie ed esaustive motivazioni, senza svolgere alcuna critica dotata di fondamento avverso la sentenza di prime cure, rispetto alla quale l’appellante non mostra di confrontarsi in modo utile e puntuale, né adduce alcun elemento di novità.

editor: Fossati Cesare