Il reato di falsificazione materiale di un testamento olografo non concorre con il reato di truffa - Tribunale Potenza, sent. 30 agosto 2022, n. 1002
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l'agente quale erede universale del "de cuius" produce immediatamente l'acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale "status", ai sensi dell'art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all'art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l'arricchimento dell'agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.
Successione – Falsità in testamento olografo – Truffa - Concorso di reati – Non sussiste – Rif. Leg. art. 588 cod. civ.; artt. 491 e 640 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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