Controlli per l’assolvimento dell'obbligo scolastico in regime di "Istruzione Parentale" - TAR Lombardia, Milano, sent. 13 gennaio 2023 n. 148
L'adempimento dell'obbligo scolastico non può essere rimesso all'autonomia privata familiare, relegando l'istruzione dei figli ad "affare privato" di cui l'Istituzione scolastica si disinteressa. L'esigenza di garantire l'istruzione scolastica, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, alla cui tutela è preordinata sia la disciplina dell'istruzione in generale sia quella dell'"istruzione inferiore", di cui all'art. 34 della Costituzione.
Coloro che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli" devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
Scuola – Istruzione scolastica – Obbligo scolastico in regime di "Istruzione Parentale" – Condizioni – Controlli sul corretto esercizio dell’istruzione parentale - Rif. Leg. artt. 2, 3, 4, 30, 33 e 34 Costituzione; art. 147 codice civile; D.lgs. 25 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione); art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
editor: Cianciolo Valeria
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