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Convivenza pluriennale e assenza di affectio coniugalis non ostano alla delibazione della sentenza nullità del matrimonio - Corte di Appello di Bari, Sez. I, sent. 7 febbraio 2023 n. 163

La convivenza pluriennale e comportamenti specifici dei coniugi che dimostrino l’assenza di un'affectio coniugalis durante gli anni di convivenza, non sono motivo ostativo alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario.
Nel corso dell’istruttoria sono emersi l'esistenza di un rapporto litigioso tra i coniugi i quali sono risultati lontani da un punto di vista affettivo, fisico e di intenti.


Matrimonio – Delibazione sentenza ecclesiastica – Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Giudizio di delibazione - Eccezione di convivenza ultratriennale - Poteri istruttori autonomi del giudice - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie - Rif. Leg. art. 29 Cost.; Legge 25 marzo 1985, n. 121(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

Giovedì, 23 Febbraio 2023
Giurisprudenza | Matrimonio | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte di Appello di Bari, Sez. I, sent. 7 febbraio 2023 n. 163 – Pres. Rel. Mitola per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari aveva riconosciuto l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto. La nullità del matrimonio era stata dichiarata per incapacità del marito ad assumere e ad adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

La donna aveva fatto ricorso alla Suprema Corte impugnando la sentenza su due motivi, accolti dagli Ermellini, alla luce delle seguenti argomentazioni: “Alla luce del principio affermato dalle S.U. con la sentenza n. 16379 del 2014, la convivenza triennale "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989. Tale situazione è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto". Il giudice di merito era, di conseguenza, tenuto all'accertamento delle circostanze di fatto relative all'effettività della convivenza e al suo protrarsi in relazione alle quali erano state puntualmente dedotte prove orali e forniti riscontri documentali, esposte conformemente al canone di specificità nel secondo motivo di ricorso. Il difetto allegativo, posto a base della decisione da parte della Corte d'appello, risulta formulato senza aver dato conto delle emergenze istruttorie già in atti (tra le altre i riscontri documentali del mantenimento della coppia da parte del controricorrente e le dichiarazioni rese all'udienza presidenziale della separazione personale prodotte dalla parte) e delle istanze di prova orale, formulate nel giudizio di merito, dovendosi rilevare che l'istruzione probatoria sulla natura e durata della convivenza dovesse essere svolta con poteri istruttori autonomi dal giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico trattandosi di circostanza estranea all'accertamento posto a base di quel giudizio”.

autore: Cianciolo Valeria