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Stalking. Non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 06 febbraio 2023, n. 5222

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 06 febbraio 2023, n. 5222; Pres. Sabeone, Rel. Cons. Cuoco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato di pericolo, non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto e, quindi, che la persona offesa si senta, effettivamente, intimidita. È sufficiente che la minaccia sia anche solo potenzialmente idonea (secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto) a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo da valutarsi. (FF)



Diritto penale della famiglia – Stalking – Turbamento psichico; Rif. Leg. Art. 612 bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca