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Art. 473-bis.15 cpc - I provvedimenti indifferibili, di Lucia Maffei

comma 23

lettera f)

[…]

prevedere che all’esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell’ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l’indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni;

Art. 473-bis.15

(Provvedimenti indifferibili).

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i

successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

Martedì, 21 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | Tutela cautelare | Processo civile Sezione Ondif di Matera
Maffei - Art.473-bis.15 cpc Maffei - Art.473-bis.15 cpc

Nella legge delega, il comma 23 lett. f dell’art. 1, stabiliva che il Giudice dovesse “ prevedere con la fissazione della data l’indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni.

Tale previsione è stata collocata e riordinata nell’ambito del Libro II in cui è stato inserito il Titolo IV bis «Norme in materia di persone, minorenni e famiglia «e precisamente nel CAPO II relativo al «Procedimento» in cui troviamo l’Art. 473-bis.15 «Provvedimenti indifferibili».

autore: Fossati Cesare