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Fase introduttiva. Decreto di fissazione dell’udienza. Art. 473-bis.14 cpc, di Cesare Fossati

 

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

CAPO II

Del procedimento

Sezione I

Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

comma 23

lettera f)

[…]

prevedere che all’esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell’ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l’indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno2013, n.77; […]

lettera i)

disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; […]

Art. 473-bis.14

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza).

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

Sabato, 18 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Genova
Fossati. art.473-bis.14 cpc Fossati. art.473-bis.14 cpc

Le fasi successive al deposito del ricorso prevedono la fissazione, entro tre giorni, dell’udienza da parte del presidente, con nomina del giudice relatore, al quale viene delegata la trattazione del giudizio. Tutto ciò farebbe pensare ad una gestione collegiale del giudizio, quando in realtà si tratta di ipotesi del tutto eccezionale, dal momento che la regola sarà costituita dall’operato di un singolo giudice, di un tribunale in composizione monocratica.

Nel decreto devono essere contenuti i termini per la costituzione del convenuto, che deve avvenire nel termine di trenta giorni antecedenti l’udienza.

segue

autore: Fossati Cesare