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Quali sono i presupposti per la configurabilità del tentativo del reato di violenza sessuale? - Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 febbraio 2023, n. 4607

Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 febbraio 2023, n. 4607; Pres. Ferranti, Rel. Cons. Cappello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. Pertanto, può parlarsi di tentativo del reato previsto dall'art. 609 bis c.p. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima. (FF)



Violenza sessuale – Tentativo – Configurazione; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca