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Comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso e onere della prova - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 03 febbraio 2023, n. 3361

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 03 febbraio 2023, n. 3361; Pres. Leone, Rel. Pagetta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. (FF)



Discriminazione – Maternità - Rapporto di lavoro subordinato licenziamento - Prova in genere in materia civile - Onere della prova; Rif. Leg. D.Lgs. n. 198 del 2006

editor: Ferrandi Francesca