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Stalking. Evitare di frequentare posti in cui incontrare l'ex fidanzato (compresa la chiesa) - Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 febbraio 2023 n. 6323

La prova dell'evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.


Atti persecutori - Evento del reato - Grave e perdurante stato di ansia o di paura – Prova – Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.