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Rimessa alla discrezionalità del Giudice l’assunzione della testimonianza del minore - Cass. Pen., Sez. III, sent. 15 febbraio 2023 n. 6333

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa minore d'età in ragione della rilevata superfluità o irrilevanza della prova, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento né si pone fuori dal sistema processuale.
L'ordinamento processuale affida al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio relativa all'assunzione della testimonianza di persona offesa minorenne vittima formulata ai sensi dell'art. 392, comma 1 bis cod. proc. pen., senza prevedere alcun automatismo in quanto la relativa decisione implica un delicato bilanciamento degli interessi contrapposti, anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale.
NeI caso in esame, Procuratore aveva impugnato l'ordinanza emessa dal G.i.p.  con la quale era stata rigettata la richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa, all'epoca dei fatti dell'età di tredici anni, nelle forme dell'incidente probatorio.


Processo penale – Minore – Vittima vulnerabile - Assunzione della testimonianza del minore – Incidente probatorio - Rigetto per irrilevanza della prova - Abnormità - Esclusione – Ragioni - Rif. Leg. art. 609 bis cod. pen.; art. 392 comma 1 bis cod. proc. pen.