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Comunione dei beni. Il preliminare sottoscritto da un solo coniuge non è coercibile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.- Cass. Civ., Sez. II, ord., 13 gennaio 2023, n. 904

In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. 


Comunione legale - Litisconsorte –Contratto preliminare – Consenso del coniuge - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Rif. Leg. art. 2932 cod. civ.