L’adozione piena aperta è nell’interesse dei minori. Tribunale per i Minorenni di Sassari, 2 febbraio 2023
Nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, il giudice di merito deve in primo luogo esprimere una prognosi dell’effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali.
Deve tentare un intervento di sostegno atto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Ove i minori abbiano interiorizzato appieno l’abbandono, pur coltivando il desiderio di continuare a vedere i loro genitori che ancora fanno parte del loro mondo affettivo, si rende necessario un inserimento familiare di tipo stabile quale solo la dichiarazione dello stato di adottabilità con conseguente affidamento preadottivo e adozione, può loro garantire.
La rescissione di ogni rapporto di fatto con la famiglia d’origine potrebbe dunque essere pregiudizievole per i minori, che, peraltro nella consapevolezza delle proprie origini potrebbero in futuro, soprattutto in fase adolescenziale, assumere iniziative autonome e non controllate per il recupero della propria identità, con il rischio, aggravato dai loro limiti cognitivi, di esposizione a situazioni di pregiudizio.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale – stato di abbandono – rescissione dei rapporti - adozione aperta
Rif. Leg.: art. 27 L. 184/ 1983
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Da segnalare come il Tribunale di Sassari non condivida le considerazioni poste dalla Suprema Corte a fondamento dell’ordinanza n. 230 del 5 gennaio 2023 con la quale la Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 3° comma L. 4 maggio 1983 n. 184.
Per il giudice minorile sardo l'adozione aperta costituisce una valida soluzione, atta a garantire il mantenimento di quei legami familiari, che devono essere salvaguardati, anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando nonostante il duraturo stato di abbandono, può tuttavia essere benefico per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d’origine che, peraltro, soprattutto se egli è già abbastanza grande, di fatto già conosce.
Sarebbe privo di senso imporre il segreto su notizie che il minore già possiede per conoscenza diretta e rischierebbe di essere per il minore stesso pregiudizievole il divieto di rapporti che sente di voler coltivare.
editor: Fossati Cesare
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