Modeste reazioni della vittima non sono esimenti del maltrattamento. Corte d’Appello pen. di Taranto, 15 novembre 2022
Il reato di maltrattamenti sussiste quando l'agente sottoponga il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo che i singoli atti vessatori siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto dalla coscienza e volontà di porre in essere tali atti (elemento soggettivo), non rilevando invece eventuali e sporadiche reazioni, benché violente, della vittima, determinate solo da uno stato di esasperazione.
Maltrattamenti – reazioni – circostanze esimenti
Rif. Leg.: art. 572 c.p
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