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Le nuove norme. I criteri di competenza territoriale e la residenza, artt. 473-bis.11 e 47 cpc, di Cesare Fossati

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

CAPO II

Del procedimento

Sezione I

Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

comma 23

d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell’istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

Art. 473-bis.11

(Competenza per territorio)

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

 

Capo III

Disposizioni speciali

Sezione II

Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

 

Art. 473-bis.47

(Competenza)

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Venerdì, 10 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Genova
Fossati - le nuove norme sulla competenza territoriale Fossati - le nuove norme sulla competenza territoriale

In applicazione del principio guida posto dalla legge delega, il criterio prevalente attributivo della competenza territoriale è quello che fa riferimento alla residenza abituale del minore.

Pertanto, in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore, il criterio generale assorbente è quello del luogo ove il minore ha il centro dei propri interessi.

Si tratta di criterio applicabile a tutti i procedimenti assoggettati al nuovo rito uniforme.


segue

autore: Fossati Cesare