Legame significativo e reciproco ai fini dell’adozione speciale. Tribunale per i Minorenni di Trieste, 21 ottobre 2022
Contrariamente ai procedimenti de responsabilitate nei quali la nomina del curatore speciale del minore è necessaria, nei procedimenti di adozione in casi particolari non è configurabile un conflitto di interessi in re ipsa, che viceversa va accertato in concreto.
L’adozione in casi particolari mira a dare riconoscimento giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con quest’ultimo e caratterizzate dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare, ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato.
L’audizione del minore rappresenta momento formale deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni rappresentati dal fanciullo in merito alla vicenda nella quale è coinvolto.
Il mancato assenso all’adozione manifestato dal genitore biologico all’adozione della figlia non ha effetto preclusivo.
Adozione – in casi particolari - curatore speciale – ascolto del minore - assenso del genitore
Rif. Leg.: art. 44 lett. d) L. 184 del 1983
*Si ringrazia l’avv. Emanuela Comand, responsabile Ondif sez. Udine
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editor: Fossati Cesare
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