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Al beneficiario dell'amministrazione di sostegno non si estendono le limitazioni o decadenze, previste per l'interdetto o l'inabilitato - Corte d'Appello Venezia, Sez. I, sent. 29 novembre 2022, n. 2540

L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
La condizione di beneficiario di amministrazione di sostegno non determina l'allungamento del termine per la presentazione dell'inventario previsto dall'art. 489 cod. civ. in quanto detta norma si riferisce agli interdetti ed agli inabilitati (oltre che ai minori).



Amministrazione di sostegno – Limitazioni e decadenze previste per l’interdetto – Esclusione - Successione – Rif. Leg. artt. 411, 485, 489, 588 cod. civ.

Martedì, 7 Febbraio 2023
Giurisprudenza | Successioni | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Venezia
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Nel caso di specie, non è stato nemmeno dedotto che il Giudice Tutelare nel decreto di nomina - neppure prodotto in giudizio - o con altro successivo provvedimento si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 411, ultimo comma, cod. civ. secondo cui è possibile "disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".

editor: Cianciolo Valeria