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La procura generale attribuisce il potere di compiere atti dispositivi se non vi sono prove sul probabile stato di incapacità della mandante -Tribunale di Bologna, Sez. II, ord. 11 dicembre 2022

Legittimo che il rappresentante volontario, a fronte di una procura generale, ma in assenza di una nomina di AdS, richieda alla banca, nell’interesse della madre, correntista, di porre in essere operazioni implicanti atti di disposizione sul conto della rappresentata fino ad un ammontare determinato.
Il giudice felsineo ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo al contempo che, a cura della Cancelleria, fossero trasmessi al Pubblico Ministero tutti gli atti del processo affinché per la peculiarità del caso, richiedesse con urgenza al Giudice tutelare, la nomina di un amministratore di sostegno alla madre del ricorrente.


Autonomia negoziale - Rapporti con la banca - Procura generale – Probabile stato di incapacità della mandante - Validità - Mancanza di un amministratore di sostegno – Rif. Leg. art. 700 c.p.c.; artt. 411, 1708, 1710, 1711 cod. civ.