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Il giudice non è obbligato a disporre accertamenti per verificare l'idoneità fisica e mentale del testimone - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 febbraio 2023 n. 4366

Il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e in ogni caso, l'idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso per giustificare la pretesa incapacità del teste.
Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni.
In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609- bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.


Diritto penale – Violenza sessuale – Stalking- Persona offesa – Credibilità delle dichiarazioni della persona offesa - Rif. Leg. artt. 609-bis-609- ter n. 5 quater cod.pen. e 612-bis, commi 1 e 2, cod.pen.

Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 febbraio 2023 n. 4366 – Pres. Rosi, Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame, l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 609-bis-609- ter n. 5 quater cod.pen. e 612-bis, commi 1 e 2, cod.pen. commessi in danno di persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale.
Il ricorso è stato rigettato.

autore: Cianciolo Valeria