Spese processuali a carico di chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra jus - Cass. Civ., Sez. I, ord. 1 febbraio 2023 n. 3051
L'obbligo del rimborso delle spese processuali, a prescindere dalla una espressa previsione normativa, trova inoltre la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportarne il carico chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra jus.
Gli Ermellini hanno statuito il seguente principio: "In tema di processo di divorzio, nel caso di mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale il giudice legittimamente regola le spese di causa in presenza di una attività difensionale svolta dal legale della parte intimata."
Processo civile – Divorzio - Spese di giudizio – Mancata comparizione del ricorrente – Rif. Leg. art. 4 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
|
Domenica, 12 Aprile 2026
Prevalenza della successione testamentaria e ammissibilità in appello della divisione ereditaria fondata ... |
|
Giovedì, 9 Aprile 2026
Amministrazione di sostegno e ruolo del Pubblico Ministero: sulla necessità dell’impulso processuale ... |
|
Martedì, 7 Aprile 2026
Separazione consensuale e azioni del terzo: limiti di legittimazione e tutela dei ... |
|
Lunedì, 30 Marzo 2026
Non sono ricorribili per cassazione i provvedimenti assunti in corso di causa ... |



