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Vietato assistere un coniuge contro l'altro, se assistiti prima congiuntamente in controversie familiari - Consiglio Nazionale Forense, sent. 17 ottobre 2022 n. 178

Il comma 4 dell’art. 68 CDF espressamente sancisce l’obbligo per il legale di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi in controversie di natura familiare, quando in precedenza li abbia assistiti entrambi.
Nel caso in esame la violazione dell’art. 68 è stata documentale, in quanto dagli atti acquisiti dal CDD risultava indiscutibilmente la fondatezza dell’incolpazione.
L’Avvocato nel caso in esame, aveva prima assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale e successivamente la sola moglie.

Avvocati – Codice deontologico – Rif. Leg. art. 68 del Codice Deontologico Forense