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Coesistenza di giudizi di separazione e sulla responsabilità genitoriale. Tribunale di Verona, 1° dicembre 2022.

In pendenza del giudizio promosso dal PM nanti il Tribunale per i Minorenni, ai fini della sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, avviato procedimento di separazione personale, il Tribunale ordinario, non essendosi definito il giudizio nanti il TM, non può che prendere atto del provvedimento del Tribunale per i minorenni quanto ad affido, collocazione, visite ed interventi dei Servizi Sociali disposti in favore del minore, potendo disporre solo in ordine al mantenimento del figlio, all’assegnazione della casa e alla pronuncia sullo status.

Separazione – affidamento e mantenimento della prole – decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale – contemporanea pendenza TO-TM

Rif. Leg.: artt. 330-333  c.c. – art. 706 c.p.c.

Tribunale di Verona, Est. Dal Martello, sentenza 1.12.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Verona, 01.12.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tra gli elementi che il Tribunale scaligero ha considerato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del minore si è tenuto conto della sua età, trattandosi di un adolescente, implicando maggiori oneri rispetto a figli di età inferiore e tenuto conto delle attività extrascolastiche svolte, del tenore di vita fruito dal ragazzo prima della separazione dei genitori considerata la complessiva situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, come da documentazione che attesta le condizioni economiche dei genitori.

Tra gli elementi di valutazione è stato altresì considerato, attesa l’interruzione dei rapporti madre e figlio per fatti gravi sottoposti all’esame del Tribunale per i Minorenni, la mancata ripresa delle stesse, delegando l’onere di accudimento quotidiano sul piano pratico al padre.

 

*si ringrazia l'avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif Veneto

editor: Fossati Cesare