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Poteri del giudice e del pubblico ministero - artt. 473-bis.2 e 473-bis.3 cpc, di Cesare Fossati

 

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

comma 23

 

Codice di Procedura Civile

Libro II

Titolo IV bis

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Lettera t)

Art. 473-bis.2

(Poteri del giudice)

prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento

A tutela dei minori il giudice può d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

 

 

art. 1

comma 23

lettera e)

 

Art. 473-bis.3

(Poteri del pubblico ministero)

 

e) disporre l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332,333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, di proporre la relativa azione;

Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Giovedì, 26 Gennaio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile Sezione Ondif di Genova
Fossati. Artt. 473-bis.2 e 473-bis.3 cpc Fossati. Artt. 473-bis.2 e 473-bis.3 cpc

La riforma incrementa sensibilmente e sorprendentemente i poteri sia del giudice che sovraintende al procedimento, sia del Pubblico Ministero, sino ad oggi parte per lo più silente o quantomeno poco attiva nel processo sugli affari di famiglia.

In particolare, le norme attribuiscono al giudice unico del procedimento poteri d’ufficio ancora più ampi di quanto non fossero quelli in precedenza riconosciuti al tribunale o al giudice della famiglia, pur nell’ambito di un sistema assai frastagliato e disomogeneo di forme processuali.

Nel quadro delineato dal decreto delegato il giudice unico diviene colui che gestisce in totale autonomia tutta la fase di trattazione e di istruzione, asseritamente a tutela degli interessi del minore.


segue

autore: Fossati Cesare